Mancato aggiornamento dati pagamenti e indicatore di tempestività: il warning della Corte dei conti
Come è noto, l’art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013 prescrive che le Pubbliche Amministrazioni “pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato indicatore annuale di tempestività dei pagamenti. A decorrere dall’anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”.
La Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 328/2026/PRSE, pubblicata il 30 settembre 2026, ha ricordato che l’indicatore di tempestività dei pagamenti costituisce lo strumento attraverso il quale la collettività amministrata, i creditori commerciali e gli organi di controllo possono verificare il tempestivo adempimento da parte dell’ente delle proprie obbligazioni giuridiche garantendo a tutti i soggetti convolti la più ampia partecipazione al dibattito pubblico e al controllo sulle attività dell’amministrazione, ai fini dell’attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche (in tal senso, cfr. anche sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 63/2026/PRSE).
Nel caso specifico, i giudici lombardi hanno stigmatizzato l’incompletezza dei dati sui pagamenti (risultavano omessi i dati relativi all’anno 2025 e incompleti quelli degli esercizi precedenti) e la non integrale pubblicazione dei dati relativi all’indicatore di tempestività dei pagamenti (erano presenti i dati trimestrali ma non quelli annuali).