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L’accantonamento relativo al fondo perdite partecipate non prevede valutazioni discrezionali

Come è noto, l’art. 21 del d.lgs. n. 175/2016, sussiste l’obbligo per le pubbliche amministrazioni, nel caso in cui le società partecipate registrino un risultato di esercizio negativo, di accantonare, in via prudenziale, nell’anno successivo a quello dell’esercizio in perdita e in misura proporzionale alla quota di partecipazione, un apposito fondo vincolato.

Gli importi accantonati sono resi disponibili solo qualora l’ente partecipante ripiani in tutto o in parte le perdite di esercizio oppure dismetta la partecipazione ovvero il soggetto partecipato risulti in fase di liquidazione.

La Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 328/2026/PRSE, pubblicata il 30 settembre 2026, ha ricordato l’obbligatorietà dell’accantonamento de quo, che prescinde da valutazioni discrezionali dell’amministrazione, configurandosi come un adempimento vincolato che si attiva automaticamente al verificarsi del presupposto oggettivo previsto dalla legge.

Nel caso specifico, i giudici hanno stigmatizzato il comportamento dell’ente che, nonostante la presenza di perdite di esercizio in più annualità di una partecipata, aveva accantonato il fondo in un solo esercizio e non per tutti gli anni interessati, sulla base dell’esistenza di un protocollo d’intesa tra la partecipata ed altri Comuni detentori di quote, finalizzato alla cessione/liquidazione del ramo d’azienda relativo ai servizi di igiene ambientale , secondo un piano oggetto di controllo.