Mancata chiusura nell’esercizio dell’anticipazione di tesoreria: il corretto iter operativo

Come è noto, ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.26, di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, “Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell’ente sono contabilizzate nel titolo istituito appositamente per tale tipologia di entrate che, ai sensi dell’articolo all’art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell’ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente e destinate ad essere chiuse entro l’esercizio (…)”.

La Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 156/2026/PRSE, depositata il 22 settembre 2026, richiamando la FAQ 29 della Commissione Arconet nella riunione del 14 marzo 2018), ha ricordato che, nel caso in cui la chiusura contabile dell’anticipazione di tesoreria sia effettuata nell’esercizio successivo anziché entro il termine dell’esercizio di utilizzo, alla prima data utile detta chiusura deve avvenire attraverso:

“a) l’accertamento dell’entrata derivante dall’anticipazione di tesoreria in essere alla data del 1° gennaio, e il correlato impegno concernete il rimborso dell’anticipazione;

  1. b) una regolazione contabile costituita da un mandato in c/residui a valere dell’impegno concernente il rimborso dell’anticipazione di tesoreria non pagato nell’esercizio precedente, e dalla correlata reversale in c/competenza a valere dell’accertamento di cui alla lettera a).

Al 1° gennaio il fondo cassa iniziale risulta pari a zero. Si ricorda che, alla data del 1° gennaio, il livello massimo dell’anticipazione di tesoreria del nuovo anno è determinato nel rispetto dei limiti di legge, considerando l’anticipazione non restituita”.

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