L’asseverazione crediti/debiti fra Comune ed enti partecipati non è un adempimento fungibile
L’obbligo di asseverazione dei crediti/debiti reciproci fra Comune ed enti partecipati non può ritenersi sostituito dalla circostanza che le poste debitorie e creditorie possano essere aliunde desunte (ad esempio, bilancio societario) o elencate da parte del solo organo di revisione dell’Ente locale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 169/2026/PRSP, pubblicata il 3 settembre 2026 (in termini, cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n. 2/SEZAUT/2016/QMIG).
Secondo i giudici contabili, l’adempimento in discorso deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per evitare eventuali incongruenze e garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.
Sul punto, la Sezione delle Autonomie, nella delib. n. 23/SEZAUT/2018, ha precisato che l’adempimento ex art. 11, c. 6, lett. j), del d.lgs. n. 118 del 2011 è “un obbligo informativo che è parte integrante della relazione sulla gestione allegata al rendiconto – rientrando nella responsabilità dell’organo esecutivo dell’Ente territoriale illustrare gli esiti della verifica dei debiti e crediti reciproci con i propri Enti strumentali e società controllate/partecipate – fermo restando che l’obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli Enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati, per garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori”.