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L’affidamento diretto impone la motivazione della scelta del soggetto affidatario

Come ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 22 luglio 2026, n. 13380, l’affidamento diretto, pur non dando origine a una procedura comparativa, impone all’Amministrazione di motivare le ragioni dell’individuazione di quel determinato soggetto affidatario, nonché di verificare, preventivamente rispetto alla stipula del contratto e ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), la sussistenza in capo a esso dei requisiti di carattere generale e quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale.

Già in precedenza la medesima sezione (sent. n. 18004/2025) aveva evidenziato che il nuovo Codice dei contratti pubblici ha previsto, all’art. 3, comma 1, lett. d) dell’Allegato I.1, la definizione di affidamento diretto, a mente del quale: è “affidamento diretto, l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi previsti dal codice”.

La menzionata pronuncia ha poi avuto modo di precisare che “l’affidamento diretto rappresenta una modalità legittima e autonoma di scelta del contraente, non assimilabile alla gara o alla procedura negoziata. Tale istituto è fondato su un equilibrio fra semplificazione amministrativa e motivazione adeguata, che deve garantire la trasparenza dell’azione amministrativa senza snaturarne la flessibilità e la discrezionalità”.