La classificazione della passività legate ai contenziosi in essere
Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 272/2026/PRSE, depositata il 31 luglio 2026, deve essere riservata particolare attenzione ad una costante ricognizione del contenzioso esistente o potenziale e al correlato fondo da accantonare, legato a rischi di soccombenza su procedure giudiziarie in corso e a scongiurare il rischio della mancanza di disponibilità finanziarie al verificarsi della necessità di dover procedere al pagamento di spese legali e di spese derivanti dalla soccombenza.
La finalità dell’istituto è, in ultima analisi, quella di preservare gli equilibri di bilancio, richiedendo all’Ente uno sforzo sul versante della gestione delle risorse finanziarie nella corretta applicazione dei principi contabili.
In relazione a tale aspetto, il Comune deve effettuare la classificazione delle passività potenziali, distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:
- il debito certo, con indice di rischio 100%, è l’evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;
- la passività “probabile”, con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l’evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività “possibile” che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento “remoto”, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.