Violazione del principio di annualità da parte dell’economo: il warning della Corte dei conti

È irregolare il conto dell’economo dinanzi al riversamento di fine esercizio effettuato a gennaio dell’anno successivo, in violazione del principio di annualità della gestione che deve rigorosamente caratterizzare le gestioni contabili pubbliche, a salvaguardia del generale principio del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97, secondo comma, Cost.) e al fine di garantire l’ordinata e trasparente sequenza delle gestioni, nonché l’irretrattabilità delle relative contabilità alla chiusura degli esercizi: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giur. Piemonte, nella sent. n. 296/2026, depositata il 31 luglio 2026.

I giudici contabili hanno ribadito che la gestione economale è una gestione per cassa, per cui all’inizio di ogni esercizio finanziario viene corrisposta un’anticipazione all’economo che deve essere rendicontata prima della richiesta di una eventuale successiva anticipazione; inoltre, le somme giacenti in cassa e non spese a fine di una gestione devono essere restituite dall’economo, non essendo consentita la formazione di residui, né ammessa la possibilità di disporre pagamenti su impegni contabili assunti in esercizi pregressi (cfr., ex plurimis, sez. giur. Calabria, sent. n. 71/2019 e sent. n. 381/2019; sez. giur. Molise, sent. n. 60/2021; sez. giur. Piemonte, sent. n. 70/2024).

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