Il rapporto con la Pubblica Amministrazione non può perfezionarsi mediante comportamenti concludenti o attraverso la mera esecuzione delle prestazioni: è quanto ribadito dall’ANAC con atto a firma del Presidente del 17 giugno 2026, fasc. 1266/2026, richiamando la giurisprudenza in materia (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, sent. 13 ottobre 2025, n. 1637; Corte di Cassazione, sent. n. 8244 del 22 marzo 2019).
Nel caso esaminato, l’Autorità ha stigmatizzato il comportamento della stazione appaltante che, nel gestire un appalto, aveva provveduto alla consegna dei lavori prima dell’affidamento, della formalizzazione dell’aggiudicazione e della stipula del contratto; su tale ultimo aspetto, è stato ravvisato il contrasto con la regola della forma scritta prevista nei contratti pubblici ad substantiam e richiesta anche negli affidamenti diretti, per i quali, ferma restando la possibilità di stipula secondo scambio di lettere commerciali, è comunque richiesto uno scambio di proposta ed accettazione.





