Come previsto dal par. 9.1 dell’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, “in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
– la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
– l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
– il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti; – la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio”.
Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 257/2026/PRSE, depositata il 24 luglio 2026, qualora l’ente locale, nella verifica annuale dei residui attivi di cui all’art. 228 del TUEL, decida, come prima opzione, di mantenerli nel conto del bilancio, oltre alla perdurante esistenza degli elementi essenziali dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, sussistenza di un idoneo titolo giuridico, quantificazione della somma da incassare, individuazione del debitore e scadenza del credito), deve verificare anche l’effettiva esigibilità del credito riguardante le condizioni di insolvibilità del debitore che devono essere illustrate e motivate nella relazione al rendiconto; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non sia più esigibile, lo stesso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio, tra le immobilizzazioni finanziarie, fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del TUEL, ripreso dal punto n. 49 del principio contabile n. 3 dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali), al compimento del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (cfr., inter alia, sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 60/2021; sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 39/2023/PRSP).





