Il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse, indipendentemente dalla modalità di incasso (contanti, PagoPA, bonifici): è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giur. Calabria, nella sent. n. 264/2026, depositata il 27 luglio 2026 (cfr., in termini, sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sent. n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; sez. giur. Toscana, sent. n. 285/2017; sez. giur. Sardegna, sent. n. 294/2018).
L’espressione “maneggio di danaro pubblico” deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell’amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l’obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA, ecc.).
In caso contrario, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto.
Appare, peraltro, evidente che l’agente contabile è tenuto alla resa del conto giudiziale per l’intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente a titolo di diritti ma ne dispone anche in piena autonomia, ancorché non via sia la materialeapprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall’inizio alla fine.
Per tali ragioni, il conto giudiziale della riscossione deve necessariamente mostrare il completo esame di tutte le attività compiute nell’esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento; diversamente, il conto è improcedibile, con conseguente necessità:
- di nuova compilazione da parte dell’agente contabile, con l’esaustiva descrizione dell’intera gestione nei termini sopra indicati;
- di nuova presentazione all’amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica;
- di nuovo deposito, da parte di quest’ultima, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti.





