Scarsa attendibilità delle previsioni: il warning della Corte dei conti

Significativi scostamenti fra gli stanziamenti di competenza e gli accertamenti – ma, soprattutto, scostamenti rilevanti fra gli accertamenti e le somme effettivamente incassate – generano, inevitabilmente, una copiosa mole di residui attivi in grado di alterare le risultanze e l’attendibilità del bilancio: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 95/2026/PRSE, depositata il 23 luglio 2026.

In ossequio al principio di attendibilità del bilancio, un’informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni notevoli e se, su di essa, si può fare affidamento; a tal fine le previsioni di bilancio devono essere sostenute da accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, da altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162 comma 5, TUEL), nonché dalle legittime aspettative di acquisizione e utilizzo delle risorse.

Dunque, è opportuno che la previsione di competenza degli importi stanziati e il suo inserimento nel conto del bilancio avvenga con prudenza considerando le possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l’Ente può andare incontro.

Le previsioni di bilancio devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse (principi di veridicità e di attendibilità), sulle quali orientare la programmazione contabile e finanziaria, nell’osservanza dei principi di sana e prudente gestione finanziaria.

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!