La delibera di rimodulazione del piano di riequilibrio, adottata ai sensi dell’art. 243-quater, comma 7-bis, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), deve essere corredata dal parere dell’organo di revisione: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Liguria, nella delib. n. 69/2026, depositata il 24 luglio 2026.
Nell’occasione, riguardante una rimodulazione in termini di riduzione della durata del piano, i giudici hanno stigmatizzato l’assenza di tale parere ed il comune, a seguito di una prima istruttoria, ha dovuto provvedere ad integrare la delibera adottata.
La necessità del parere in discorso è espressamente prevista dal richiamato comma 7-bis, secondo cui “Qualora, durante la fase di attuazione del piano, dovesse emergere, in sede di monitoraggio, un grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi superiore rispetto a quello previsto, è riconosciuta all’ente locale la facoltà di proporre una rimodulazione dello stesso, anche in termini di riduzione della durata del piano medesimo. Tale proposta, corredata del parere positivo dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente, deve essere presentata direttamente alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Si applicano i commi 3, 4 e 5.”.
La delibera di rimodulazione rientra fra le competenze del Consiglio Comunale e dovrà essere opportunamente motivata: si pensi, ad esempio, alla comprovata riduzione del disavanzo in termini maggiori rispetto a quanto pianificato oppure al pagamento anticipato di tutti i debiti fuori bilancio previsti.





