L’art. 20, comma 1, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) prevede che “le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”.
Con riguardo alla competenza relativa all’approvazione di detto piano, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Toscana, nella delib. n. 141/2026/VSG, depositata il 17 luglio 2026, in assenza di puntuali prescrizioni normative, negli enti locali l’organo deputato è il Consiglio Comunale, in quanto organo di indirizzo e controllo.
Inoltre, secondo i giudici contabili, in relazione alla proposta di delibera di approvazione del piano è opportuno acquisire, oltre ai pareri prescritti dall’art. 49 TUEL, anche quello dell’organo di revisione circa la conformità della ricognizione effettuata alle prescrizioni del TUSP.
Quest’ultimo parere non è previsto dal TUEL (d.lgs. n. 267/2000) in termini di obbligatorietà; tuttavia, la sua acquisizione assume rilievo in considerazione dei possibili riflessi che le determinazioni in materia di partecipazioni societarie possono avere sull’evoluzione della situazione finanziaria dell’ente (in tal senso, cfr. anche sez. reg. di controllo Emilia-Romagna, delib. n. 27/2021/VSG).





