Sindaco responsabile dell’ufficio tecnico senza compenso: ammissibile l’incarico di supporto al RUP

Come è noto, l’art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000, derogando al principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni gestionali previsto dall’art 107 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), consente, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di attribuire funzioni gestionali agli organi politici, purché ciò avvenga mediante strumenti regolamentari e per finalità di contenimento della spesa.

In merito a tale ultimo aspetto, il TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, nella sent. 19 maggio 2026, n. 282, dinanzi ad un’ipotesi concreta in cui il Sindaco aveva assunto il ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico senza previsioni di oneri a carico delle casse comunali, ha precisato che il risparmio di spesa non poteva considerarsi assente a seguito dell’affidamento a due professionisti esterni di incarichi temporanei di supporto al RUP, perché tali incarichi non erano (e non sono) equiparabili a quello di responsabile del servizio e considerato che l’importo lordo complessivo sostenuto nel caso specifico (€ 19.500) non appariva superiore a quello spettante a un dipendente inquadrabile nella posizione di responsabile del servizio (funzionario di categoria D).

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