Come ricordato dall’ANAC con atto a firma del Presidente del 17 giugno 2026, fasc. 3466/2025 (https://www.anticorruzione.it/-/atto-a-firma-del-presidente-del-17-giugno-2026-fasc.3466.2025), in termini generali, nell’ordinamento dei contratti pubblici vige il principio generale di divieto di proroga dei rapporti scaduti, introdotto dall’art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, in funzione di presidio dei principi di concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, e coerente con l’obbligo dell’amministrazione di ricorrere a procedure selettive ogniqualvolta, cessata l’efficacia del contratto, permanga l’esigenza di acquisire le medesime prestazioni.
Tale divieto ha valenza generale e preclusiva rispetto a prassi idonee ad eludere il confronto concorrenziale, sicché l’amministrazione, una volta spirata la durata contrattuale, non può continuare ad avvalersi del medesimo operatore economico se non nei casi tassativamente ammessi dall’ordinamento e nei limiti rigorosi ivi previsti.
La prosecuzione del rapporto oltre la scadenza, ove disposta in assenza dei presupposti normativi, si risolve, infatti, sul piano sostanziale, in un affidamento diretto senza gara, in violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, già sanciti dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, successivamente riprodotti dall’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e oggi riconducibili, nel vigente Codice, al principio generale di accesso al mercato di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 36/2023.
In tale quadro, la sola figura ammissibile, in via eccezionale e residuale, è quella della proroga c.d. tecnica, la quale non costituisce uno strumento ordinario di gestione del rapporto contrattuale, né può essere utilizzata per compensare carenze programmatorie, inerzie procedimentali o ritardi organizzativi imputabili alla stazione appaltante, essendo consentita esclusivamente per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara e sempre che la necessità di assicurare la continuità del servizio derivi da circostanze oggettive, imprevedibili e non dipendenti dall’amministrazione.
Sul punto, il Consiglio di Stato, sez. V, con la sent. n. 8292 del 12 settembre 2023:
- ha ribadito, in continuità con un consolidato orientamento giurisprudenziale, che in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici non residua alcuno spazio per l’autonomia negoziale delle parti, poiché opera il principio inderogabile secondo cui l’amministrazione, alla scadenza del contratto, ove abbia ancora necessità delle medesime prestazioni, deve procedere mediante nuova gara pubblica, salve espresse previsioni di legge conformi alla normativa eurounitaria;
- ha precisato, altresì, che le proroghe dei contratti affidati con gara sono consentite solo se previste ab origine e comunque entro termini determinati, mentre la proroga non prevista originariamente, ovvero disposta oltre i limiti temporali consentiti o senza limiti predeterminati ed espliciti, deve essere equiparata ad un affidamento senza gara;
- ha chiarito che il ricorso alla proroga è consentito soltanto nei limitati ed eccezionali casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, sussista l’effettiva necessità di assicurare in via precaria il servizio nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente.
La natura eccezionale dell’istituto, come più volte affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa, impedisce pertanto di estenderne l’ambito applicativo oltre la sua immediata funzione interinale e rende non conforme ai principi dell’evidenza pubblica ogni utilizzo reiterato o dilatato della proroga, specie ove essa divenga il mezzo attraverso il quale l’amministrazione sopperisce a ritardi nella programmazione, nell’indizione o nella conclusione della nuova procedura (cfr. anche Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 febbraio 2025, n. 1116; Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sent. 28 agosto 2023, n. 549; TAR Sicilia, Catania, sez. V, sent. 9 gennaio 2026, n. 41).
Nello stesso senso si è espressa anche l’ANAC, evidenziando che la proroga tecnica costituisce uno strumento eccezionale e temporaneo, ammesso solo se previsto nei documenti di gara, e comunque limitato al tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, al solo fine di garantire la continuità del servizio, senza che essa possa trasformarsi in un meccanismo sostitutivo dell’ordinario obbligo di gara o in una modalità stabile di prosecuzione del rapporto con il precedente affidatario (delibere ANAC n. 292 del 12 giugno 2024; n. 534 del 20 novembre 2024; n. 183 del 30 aprile 2025; parere funzione consultiva n. 49 dell’11 ottobre 2023).





