La funzione del FPV: le indicazioni della Corte dei conti

L’introduzione del principio della competenza finanziaria potenziata comporta un’impostazione diacronica degli accertamenti, degli impegni e delle correlate transazioni finanziarie.

Proprio al fine di garantire tale assetto sistematico è stato previsto l’istituto del fondo pluriennale vincolato, la cui finalità è, infatti, quella di garantire gli equilibri del bilancio nei periodi intercorrenti tra l’acquisizione delle risorse e il loro impiego, essendo costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate ed esigibili negli esercizi successivi a quello in cui l’entrata è accertata.

Come, altresì, sottolineato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. deliberazioni n. 4/2015/INPR e n. 9/2016/INPR), il FPV rappresenta uno strumento fondamentale per il rafforzamento della funzione programmatoria dell’ente, in quanto consente la formulazione di previsioni di bilancio congrue e attendibili, idonee a orientare in modo coerente le successive fasi della gestione e della rendicontazione; ciò avviene grazie alla reimputazione degli impegni secondo il criterio dell’esigibilità, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata.

In particolare, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, di cui all’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, prevede l’obbligo di costituire il FPV di parte corrente nei casi in cui sussistano entrate correnti vincolate destinate al finanziamento di spese esigibili in esercizi successivi.

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 52/2026/PRSE, depositata il 26 maggio 2026, rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, le spese per il personale, con riferimento alla quota relativa alla premialità e al trattamento accessorio (cfr. Allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera a), nonché le spese derivanti dal conferimento di incarichi a legali esterni (cfr. Allegato n. 4/2, paragrafo 5.2, lettera g).

La mancata o non corretta rappresentazione del fondo in parola nel bilancio determina, infatti, una violazione del principio contabile della veridicità, atteso che il FPV assolve alla funzione di garantire la copertura finanziaria di obbligazioni legittimamente assunte e imputate ad esercizi successivi (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 247/2017); ne consegue che una non corretta iscrizione del fondo pluriennale vincolato incide negativamente sulla funzione del bilancio quale strumento di rappresentazione chiara e attendibile degli equilibri finanziari dell’Ente (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 184/2016).

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