Il fatto che le procedure di esazione coattiva siano in corso non esime le amministrazioni dal verificare, in sede di riaccertamento ordinario annuale, la fondatezza dei crediti e la meritevolezza di conservazione: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 56/2026/PRSE, depositata il 26 maggio 2026.
I giudici hanno ricordato che il punto 9.1 dell’allegato 4/2 al D. Lgs n. 118 del 2011 prevede che:
- “Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell’entrata valuta l’opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione”;
- “i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive. I crediti formalmente riconosciuti assolutamente inesigibili o insussistenti per l’avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio attraverso la delibera di riaccertamento dei residui. Il riconoscimento formale dell’assoluta inesigibilità o insussistenza dei crediti deve essere adeguatamente motivato attraverso l’analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale, o indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione, rimanendo fermo l’obbligo di attivare ogni possibile azione finalizzata ad adottare le soluzioni organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle suddette fattispecie”.





