La natura e la funzione dell’asseverazione dei rapporti crediti/debiti fra comune e partecipate

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 42/2026/PRSE, depositata il 22 aprile 2026, l’asseverazione del controllo dei rapporti di credito/debito tra ente locale e organismi partecipati, previsto dall’art. 11, comma 6, lett. j), del D.Lgs. n. 118/2011, viene a occupare una posizione funzionalmente centrale quale strumento di certificazione dotato di peculiare attendibilità; in particolare, l’asseverazione è un atto di certezza privilegiata, la cui riconducibilità esclusiva agli organi di revisione si collega alla necessità di assicurare un vaglio tecnico-indipendente dei rapporti debitori e creditori, mentre ogni diversa forma di attestazione proveniente da organi gestionali o rappresentativi finisce per collocarsi al di fuori del perimetro tipico delineato dal legislatore.

L’asseverazione non può essere degradata a mero adempimento formale, ma deve essere intesa quale momento essenziale di riconciliazione contabile, funzionale a garantire la corrispondenza sostanziale dei dati iscritti nei rispettivi bilanci.

L’adempimento in parola si estende indistintamente a tutti gli organismi partecipati, a prescindere dalla misura della partecipazione o dalla natura giuridica dell’ente, non rinvenendosi nella disciplina positiva alcuno spazio per esclusioni o applicazioni selettive; in tale assetto ordinamentale, la mancata asseverazione, ovvero la sua effettuazione da parte di soggetti diversi dagli organi di controllo, viene progressivamente a essere qualificata come indice sintomatico di criticità del sistema dei controlli interni e, più in generale, di possibile disallineamento nei rapporti finanziari infragruppo pubblico.

La lettura complessiva restituisce, pertanto, un modello nel quale l’asseverazione assume la funzione di snodo essenziale del coordinamento della finanza pubblica, in quanto strumentale alla prevenzione di incongruenze contabili e alla costruzione di una rappresentazione simmetrica e speculare delle poste creditorie e debitorie; sotto questo profilo, tale adempimento si pone in diretta connessione con i principi di veridicità, attendibilità e integrità del bilancio, nonché con il più ampio canone del buon andamento dell’azione amministrativa.

In tale prospettiva, l’eventuale inadempimento o l’adempimento non conforme alle prescrizioni normative finisce per incidere sull’affidabilità complessiva del sistema informativo contabile dell’ente, esponendo l’amministrazione al rischio di opacità nella rappresentazione dei rapporti finanziari e, conseguentemente, a possibili distorsioni nei processi decisionali e nei meccanismi di controllo.

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