La corretta determinazione del fondo rischi da contenzioso richiede che la classificazione delle passività potenziali sia condotta distinguendo le fattispecie secondo le rispettive soglie di probabilità di soccombenza, in conformità al documento OIC n. 31 e alla definizione dello IAS 37: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 42/2026/PRSE, depositata il 22 aprile 2026.
Il debito certo — con indice di rischio del 100% — è quello che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege.
La passività probabile — con indice di rischio superiore al 51%, che impone un accantonamento almeno proporzionato a tale percentuale — è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione per i quali l’avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza.
La passività possibile è quella in relazione alla quale il fatto che l’evento si verifichi è inferiore al probabile, con un range oscillante tra un massimo del 49% e la soglia del rischio remoto.
La passività da evento remoto, la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, comporta un accantonamento pari a zero.
La decisione di non accantonare, fondata su una valutazione del rischio di soccombenza inferiore al 10% e quindi considerato remoto, implica una valutazione discrezionale tecnica dell’ente suscettibile di controllo da parte del Giudice contabile sotto il profilo della ragionevolezza nell’ambito della propria giurisdizione sugli equilibri di bilancio; essa tuttavia presuppone, al di là del necessario vaglio tecnico preliminare, una decisione circa l’allocazione delle risorse in bilancio la cui scelta non può che appartenere all’organo politico, formalizzata in apposita delibera di Giunta ricognitiva (cfr. sez. reg. di contr. Campania, delib. n. 53/2021/PRSP).
Sul piano procedurale, la corretta determinazione del fondo rischi da contenzioso richiede il concorso di tre adempimenti distinti e tra loro complementari:
- in primo luogo l’adozione di una delibera di Giunta ricognitiva dei contenziosi in essere, la quale è l’atto attraverso il quale l’organo politico assume formalmente la responsabilità della classificazione delle passività potenziali e della valutazione del rischio di soccombenza, sì che la sua mancata adozione rappresenta un evidente inadempimento dei principi dell’armonizzazione contabile;
- in secondo luogo l’invio delle lettere annuali di aggiornamento del contenzioso ai legali dell’ente, indispensabile per ottenere valutazioni tecniche aggiornate sulla cui base fondare il calcolo dell’accantonamento, la cui omissione priva la determinazione del fondo di qualsiasi base tecnica verificabile;
- in terzo luogo l’attestazione di congruità da parte dell’Organo di revisione, che è chiamato espressamente, ai sensi del punto 5.2, lett. h), dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a verificare la congruità degli accantonamenti secondo un procedimento di ricognizione analitica del contenzioso che esclude categoricamente il ricorso alla modalità di controllo a campione, essendo necessaria un’analisi specifica delle singole poste e partite; su tale verifica incombe sull’Organo di revisione l’onere di attestarne la congruità, nonché, in ogni caso e a prescindere dalla eventuale assenza del fondo rischi, l’esigenza di una puntuale ed analitica ricognizione, la responsabilità specifica che grava sull’organo di revisione in termini di puntuale e analitica vigilanza sulle casistiche di contenzioso pendente, nonché sulla corretta quantificazione degli accantonamenti relativi.





