Il ricorso all’anticipazione di tesoreria deve rappresentare una forma di finanziamento a breve termine, a cui ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di cassa: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 147/2026/PRSE, depositata il 22 aprile 2026.
L’utilizzo di questo strumento finanziario, conseguentemente, assume carattere essenzialmente eccezionale: è ammesso nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra il flusso delle entrate e la decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento.
Di converso, il reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, anche nell’ipotesi in cui non superi il limite previsto dall’art. 222 del TUEL, e cioè i tre dodicesimi delle entrate accertate con riferimento ai primi tre titoli, rischia di divenire mezzo ordinario e fisiologico di gestione per il pagamento delle spese, sintomo di latenti squilibri nella gestione finanziaria, da non collegare pertanto al mero disallineamento temporale tra incassi e pagamenti.
Le consolidate coordinate interpretative definite della magistratura contabile richiamano l’attenzione sul fatto che fenomeno sopra descritto potrebbe mascherare, altresì, forme di finanziamento a medio o lungo termine, con conseguente elusione dell’art. 119 Cost., che consente di ricorrere ad indebitamento solo per finanziare le spese di investimento.




