È di natura intellettuale il servizio di pianificazione della strategia di comunicazione di un comune

Come è noto, individuare la natura intellettuale di una prestazione oggetto di un appalto è di fondamentale importanza: infatti, nel caso in cui tale natura può ritenersi presente, non vi è obbligo di indicazione espressa degli oneri di sicurezza e costi di manodopera nell’ambito dell’offerta economica (art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici – d.lgs. n. 36/2023).

Sul piano generale, la definizione di servizio di natura intellettuale è stata elaborata dalla giurisprudenza in relazione all’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, il quale conteneva una disposizione sostanzialmente analoga a quella del vigente art. 108, comma 9, del nuovo Codice.

In sintesi, il proprium della natura intellettuale di un’attività risiede nell’impossibilità di una sua standardizzazione e, dunque, nell’impossibilità di calcolarne il costo orario: i servizi di natura intellettuale sono quelli che, da un lato, richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse (a prescindere dal luogo in cui tali prestazioni devono essere svolte), dall’altro non si sostanziano nell’esecuzione di attività ripetitive e di meri compiti standardizzati, che non richiedono cioè l’elaborazione di soluzioni personalizzate per ciascun utente del servizio (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 maggio 2024, n. 4502); mentre non può essere qualificato come appalto di servizi di natura intellettuale quello che ricomprende anche e soprattutto attività prettamente manuali o che non richiedono un patrimonio di cognizioni specialistiche per la risoluzione di problematiche non standardizzate (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 febbraio 2022, n. 1234).

Il TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 12 febbraio 2026, n. 279, riprendendo il suddetto orientamento, ha affermato la natura intellettuale del servizio di pianificazione della strategia di comunicazione di un comune; nel caso specifico, tale servizio comprendeva:

  • la progettazione e realizzazione di eventi;
  • il piano integrato della comunicazione;
  • la progettazione, creazione e popolamento di un portale web;
  • la gestione dei social media.

I giudici, inoltre, hanno evidenziato che le prestazioni richieste risultavano specificamente calibrate sulle esigenze del comune richiedente e ben poteva essere assimilata ad attività di realizzazione e messa a disposizione di software, la cui natura intellettuale è stata a più riprese riconosciuta dalla giurisprudenza (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 22 luglio 2020, n. 4688).

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