Se l’avviso di gara è laconico, dinanzi ad un’offerta di dubbia interpretazione la stazione appaltante deve attivare il soccorso istruttorio: è quanto evidenziato dal TAR Lazio, Latina, sez. I, nella sent. 23 aprile 2026, n. 463.
Nel caso specifico, relativo ad una procedura di gara per la concessione della gestione di impianti pubblicitari, la determinazione della base di gara prevedeva, quale criterio di aggiudicazione, “quello del rialzo sul canone posto a base di gara”; nell’avviso allegato alla predetta determinazione, era stato poi semplicemente chiarito che l’affidamento avverrà “mediante la presentazione di offerte in aumento rispetto al valore posto a base d’asta”, (…) utilizzando esclusivamente il modello Allegato C”. Ebbene, nel modulo C, uno dei concorrenti, accanto alla casella “prezzo a base d’asta d’annuo” indicato in € 5.600, aveva indicato nella casella “prezzo offerto in aumento” l’importo di € 3.057,60, ritenendo di dover indicare l’importo in aggiunta a quello a base d’asta e non anche l’importo complessivo offerto, comprensivo dell’importo posto a base d’asta.
Secondo i giudici, poiché l’avviso era sul punto laconico, la stazione appaltante, anziché escludere l’offerta (come avvenuto illegittimamente), avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio.
Ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), infatti, “la stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”.
Il potere-dovere di soccorso istruttorio trova il proprio fondamento concettuale e giuridico nel principio di buon andamento che nelle procedure di aggiudicazione viene declinato ora dall’art. 1 del Codice, quale “principio del risultato”.
Il potere dell’amministrazione di evitare l’esclusione di un concorrente per ragioni meramente formali o procedurali consente, infatti, di valorizzare i profili sostanziali attinenti al merito dell’operatore, così come al pregio dell’offerta proposta.
In ragione del principio del risultato, non può, quindi, considerarsi ammissibile l’esclusione del miglior offerente per non aver osservato una regola il cui rispetto non abbia effettive ricadute sostanziali.
Il comma 3 dell’art. 101 consente espressamente di chiedere chiarimenti sul contenuto dell’offerta economica a condizione che il chiarimento non comporti alcuna modifica dell’offerta presentata.
Nel caso specifico, il chiarimento reso in sede processuale dall’operatore escluso (e che aveva impugnato tale provvedimento), e che avrebbe potuto e dovuto rendere in sede procedimentale, non aveva comportato alcuna modifica dell’offerta bensì era meramente intervenuto a chiarire che l’importo del prezzo offerto in aumento pari a € 3.057,6 euro doveva considerarsi in aggiunta dell’importo a base d’asta e non ricomprensivo dello stesso; chiarimento che, ove fosse stato richiesto in ossequio ai principi di buon andamento e del risultato sopra richiamati, avrebbe condotto all’aggiudicazione della gara proprio all’operatore economico escluso illegittimamente.





