La corretta determinazione del FCDE è fondamentale per la salvaguardia degli equilibri

La corretta determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) costituisce elemento imprescindibile per la valutazione e, conseguentemente, per la salvaguardia degli equilibri ai sensi dell’art. 193 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000): è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 139/2026/PRSP, depositata il 7 aprile 2026.

Ed infatti, il FCDE, concorre alla determinazione del risultato di amministrazione e può, ove correttamente quantificato, far emergere squilibri strutturali della gestione corrente che non sono suscettibili di essere risolti con la compressione dell’accantonamento stesso.

L’obbligo di accantonamento al FCDE discende direttamente dal sistema contabile armonizzato, applicabile a tutti gli enti territoriali, indipendentemente dalla loro condizione finanziaria. In particolare, il d.lgs. n. 118/2011, e segnatamente il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2), qualifica il FCDE come fondo obbligatorio finalizzato a rettificare il valore dei crediti iscritti in bilancio in base alla loro effettiva capacità di riscossione; il principio di prudenza e di veridicità del risultato di amministrazione, richiamato dall’art. 162 del TUEL e dai principi contabili applicati, impone che le entrate di dubbia o difficile esigibilità non concorrano alla copertura di spese esigibili.

Peraltro, come ricordato dai giudici contabili lombardi, l’obbligo di accantonare il FCDE si applica in modo uniforme a tutti gli enti territoriali, incluse le situazioni di difficoltà finanziaria o dissesto, proprio in quanto obbligo derivante dal sistema contabile armonizzato e dai principi contabili applicati che governano la trasparenza e attendibilità del bilancio.

La Corte ha anche evidenziato come la corretta quantificazione del FCDE, sebbene aggravi il risultato di amministrazione, non può essere elusa o ridimensionata al fine di attenuare gli effetti contabili del dissesto, in quanto solo una corretta quantificazione del fondo previene forme di finanziamento della spesa mediante entrate prive di effettiva capacità di realizzo.

La determinazione delle poste da far rientrare alla base del calcolo del FCDE e la definizione di quelle da escludere dal perimetro del FCDE deve, inoltre, essere adeguatamente motivata e risultare da apposito elenco di cui alla nota integrativa al bilancio di previsione.

Infine, la mancata o errata quantificazione del FCDE integra una carenza nella formazione del bilancio, la cui gravità può assumere rilievo anche sul piano della responsabilità amministrativo-contabile.

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