L’art. 222 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) e l’art. 3, comma 17, della Legge n. 350/2003 consentono il ricorso all’anticipazione di tesoreria — che costituisce una forma di contrazione di debito a breve termine sottratta ai limiti di destinazione alle spese di investimento posti dall’art. 119, sesto comma, della Costituzione — esclusivamente per “superare una momentanea carenza di liquidità” (Corte Cost., sent. 4/2020), vale a dire per fronteggiare improrogabili e comunque transitorie esigenze di cassa derivanti dallo sfasamento cronologico fisiologico che può verificarsi tra pagamenti e riscossioni nell’ambito di una gestione finanziaria sostanzialmente equilibrata.
Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 33/2026/PRSE, depositata il 10 aprile 2026, la struttura normativa dello strumento postula quindi la sua applicazione in una dimensione di eccezionalità e temporaneità: l’anticipazione è concepita come rimedio contingente alla momentanea insufficienza di liquidità (Corte Cost. sent. n. 188/2014), non come strumento strutturale di finanziamento della spesa, sia essa corrente o in conto capitale.
Nel caso specifico analizzato dai giudici contabili dell’Emilia-Romagna, si era dinanzi ad un utilizzo protratto per 247 giorni nell’esercizio: conseguentemente, si era dinanzi ad una situazione che aveva travalicato in modo evidente la soglia della momentaneità che la norma presuppone, trasformando di fatto tale istituto da presidio degli squilibri temporali fisiologici in una forma di indebitamento ricorrente, gestito in sostituzione del debito commerciale o come surrogato del finanziamento esterno in attesa del reintegro delle somme anticipate per lavori pubblici.





