Omessa pubblicazione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti: il warning della Corte dei conti

L’art. 33 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 prescrive che “le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture, denominato <indicatore annuale di tempestività dei pagamenti>”.

Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 33/2026/PRSE, depositata il 10 aprile 2026, l’inadempimento di tale obbligo di pubblicazione assume un rilievo che trascende il piano formale della trasparenza, poiché l’indicatore di tempestività dei pagamenti costituisce precisamente lo strumento attraverso il quale la collettività amministrata, i creditori commerciali e gli organi di controllo possono verificare se eventuali criticità di cassa si siano tradotte in ritardi nei pagamenti, con le correlate conseguenze in termini di responsabilità dirigenziali e di obblighi di accantonamento al Fondo garanzia debiti commerciali.

L’omessa pubblicazione priva il circuito informativo esterno di un dato essenziale per la valutazione complessiva della qualità del governo della liquidità.

Gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 fanno capo alle posizioni apicali dell’amministrazione e la loro osservanza è condizione per l’erogazione della retribuzione di risultato. Il loro inadempimento può concretizzare responsabilità di tipo dirigenziale e contabile ai sensi degli artt. 45 e seguenti del D.Lgs. n. 33/2013, può determinare l’irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell’ANAC e può sfociare finanche in responsabilità di carattere penale.

Sul piano sistematico, tali obblighi positivi sono posti a carico delle amministrazioni in quanto strumentali ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia partecipazione al dibattito pubblico e il controllo diffuso dell’agere amministrativo, ai fini dell’attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, intesa in senso pregnante dal D.Lgs. n. 33/2013 nella sua declinazione di accesso civico generalizzato, è stata qualificata dalla giurisprudenza amministrativa come presidio fondamentale contro la cattiva amministrazione e la corruzione (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 6 marzo 2019, n. 1546; sez. VI, sent. 25 giugno 2018, n. 3907; sent. 20 novembre 2013, n. 5515), poiché la pubblicazione di documenti e dati da parte della Pubblica Amministrazione consente a chiunque di accedere a informazioni indispensabili per conoscere in concreto l’operato degli organi pubblici.

In questo quadro, le deliberazioni della Corte dei conti assolvono la funzione di intercettare comportamenti capaci di sviare il ciclo di bilancio dal percorso costituzionalmente garantito dell’equilibrio tra entrate e spese (sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 33/2020/PRSP), consentendo alla comunità amministrata di comprendere le scelte dell’Amministrazione e di valutare se queste siano improntate alla corretta e sana gestione finanziaria.

L’inadempimento della pubblicazione, pertanto, vulnera il principio della trasparenza sia con la mancata pubblicazione della documentazione soggetta all’obbligo, sia poiché la tardiva pubblicazione non equivale all’adempimento spontaneo e tempestivo che la norma postula.

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