Tra gli obblighi specifici dell’organo di revisione assumono rilievo determinante quelli che attengono alla vigilanza periodica sulla gestione di cassa e sui flussi di verifica ordinaria di cassa con cadenza trimestrale, comprensiva del controllo sulla gestione del servizio di tesoreria e degli altri agenti contabili di cui all’art. 233 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000).
Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 33/2026/PRSE, depositata il 10 aprile 2026, tale verifica non è un adempimento meramente ricognitivo, ma costituisce lo strumento attraverso il quale l’organo in parola è chiamato:
- a monitorare l’andamento effettivo dei flussi finanziari,
- a rilevare le situazioni di tensione di cassa nelle loro cause strutturali.
- a segnalare agli organi competenti le criticità che possano compromettere gli equilibri finanziari dell’ente, anche in relazione all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria.
A ciò si aggiunge, con specifico riferimento alla programmazione dei flussi, l’obbligo introdotto dall’art. 6, comma 2, del D.L. n. 155/2024, in forza del quale il revisore è tenuto a verificare la coerenza delle previsioni di cassa contenute nel piano annuale con quelle del bilancio approvato, con aggiornamento trimestrale, così che il monitoraggio della liquidità assuma carattere sistematico e non meramente episodico.
L’obbligo di svolgere tale ausilio con la “diligenza del mandatario”, sancito dall’art. 240 del TUEL, implica, quindi, che le attestazioni contenute nel questionario e nella relazione al rendiconto debbano riflettere un’effettiva vigilanza sostanziale sulla situazione di cassa, la cui esattezza e coerenza condizionano direttamente la capacità dell’organo di controllo esterno di intercettare tempestivamente le criticità e di attivare le misure correttive che l’ordinamento appresta (Sez. delle Autonomie, delib. n. 12/2019).





