Gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità, che l’ente doverosamente e indefettibilmente opera – soggetti alla verifica da parte dell’organo di revisione quanto alla loro corretta alimentazione – conseguenti alle difficoltà sul lato della riscossione non valgono ad attenuare le relative criticità, sebbene siano in grado di neutralizzare eventuali effetti di indebita espansione della spesa, poiché essi non possono essere considerati risolutivi in una prospettiva di lungo periodo: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 33/2026/PRSE, depositata il 10 aprile 2026.
Entro il suddetto orizzonte diacronico, soprattutto ai fini dello smaltimento dei residui attivi, l’ente deve provvedere ad azionare opportune leve organizzative che consentano l’effettiva affluenza di entrate in bilancio, tali da consentire una programmazione delle spese orientata ad approntare le necessarie misure per soddisfare i bisogni della collettività, assicurando un equilibrio declinato, come detto, anche in chiave dinamica.
In questa prospettiva, il FCDE assolve a una funzione meramente cautelare e prudenziale, che non sostituisce l’obbligo dell’ente di perseguire l’effettiva riscossione delle proprie entrate attraverso adeguate politiche di recupero dei crediti tributari.





