Deve ritenersi immune da vizi la decisione dell’ente locale di dichiarare il dissesto se, una volta deliberato il ricorso al piano di riequilibrio e prima di presentare il piano stesso, si palesa una notevole peggioramento dello sbilancio del Comune che determina l’impossibilità per l’ente locale di far fronte alla situazione con altre azioni correttive a breve-medio termine: è quanto affermato dal TAR Lazio, Latina, sez. II, nella sent. 16 aprile 2026, n. 409.
Nel caso specifico, vi erano pregresse rilevanti criticità finanziarie e irregolarità contabili concernenti gli equilibri di bilancio, gli accantonamenti, i vincoli nel risultato di amministrazione, il disavanzo di amministrazione, la gestione dei residui, della cassa e della anticipazione di tesoreria, già oggetto di accertamento della Corte dei conti e mai efficacemente risolte dall’ente locale e definitivamente eliminate in tutti i loro effetti, così riassumibili:
- presenza della condizione di ente strutturalmente deficitario;
- disavanzo di amministrazione da ripianare pari a circa un milione di euro, da ritenersi rilevante rispetto ad un Comune di circa 1400 abitanti;
- conferma dello stato del contenzioso che per intervenuta soccombenza ha portato esposizioni a carico dell’ente per circa € 345.000;
- scarsa capacità di riscossione;
- costante ricorso all’anticipazione di tesoreria, indice questo sintomatico dell’incapacità dell’ente locale di far fronte ai pagamenti con le entrate ordinarie, nonché dall’utilizzo della cassa vincolata:
- esiguo ammontare dell’anticipazione di tesoreria utilizzabile (pari a circa 130 mila euro), del tutto insufficiente per la copertura delle spese per i servizi indispensabili e il pagamento delle fatture di acquisto insolute e delle soccombenze.
In tale quadro composto da tasselli di univocità e concordanza tali da delineare un quadro economico-finanziario già critico e allarmante, si era innestato l’ulteriore sbilancio derivante dalla revisione straordinaria dei residui prevista dall’art. 243-bis, comma 8, lett. e), del TUEL (d.lgs. n. 267/2000) quale elemento necessario e propedeutico alla presentazione del piano di riequilibrio, per un importo di oltre 2,8 milioni di euro.
Secondo i giudici, la valutazione del notevole aggravamento della situazione economico-contabile (e, quindi, della sua irreversibilità), posta a base della delibera di dichiarazione del dissesto, era stata compiuta in modo immune da palesi profili erroneità o illogicità; e ciò tenuto conto:
- dell’entità dello sbilancio, di gran lunga superiore al disavanzo già accumulato e non recuperato negli anni;
- delle dimensioni del Comune e del suo bilancio;
- dei profili disfunzionali nella gestione delle entrate di competenza e delle spese.
Come evidenziato dalla sentenza, “In definitiva, gli elementi tecnico-contabili posti a base della delibera di dissesto comprovanti l’effettivo e notevole peggioramento dello sbilancio del Comune, già assai critica e strutturalmente deficitaria, rappresentano ad avviso del Collegio una congrua giustificazione della impercorribilità della procedura di riequilibrio ex art. 243-quater del TUEL già deliberata e l’impossibilità per l’ente locale di far fronte alla situazione con altre azioni correttive a breve-medio termine. Si consideri, in questo senso, che – come attestato dal responsabile del Servizio Finanziario – a fronte della imponente situazione di sbilancio si era registrata in via contemporanea l’assoluta inidoneità dell’anticipazione di cassa, cui il Comune aveva fatto ampio utilizzo fino a quel momento per finanziare i servizi indispensabili e onorare le proprie pendenze.”





