Alla società in house affidataria dell’appalto non è precluso il ricorso al subappalto

La società in house affidataria dell’appalto può ricorrere al subappalto, considerato che imporre a tale tipologia di società un obbligo di esecuzione personale e diretta, esclusivamente mediante proprie risorse umane e strumentali, di ciascuna delle prestazioni incluse nell’affidamento risulterebbe in contrasto non solo con la logica giuridica ma anche con quella economica: è quanto affermato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 20 aprile 2026, n. 742.

Il principio di auto-organizzazione amministrativa, espressamente sancito dall’art. 7 del Codice die contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), consente all’Amministrazione di organizzare autonomamente l’esecuzione di prestazioni di lavori, forniture e servizi, anche affidandoli a società in house; il particolare legame esistente tra l’Amministrazione e la società in house consente alla prima di prescindere da una procedura di gara e di affidare alla seconda le prestazioni in questione in maniera diretta; spetta poi all’affidatario organizzare l’esecuzione delle medesime prestazioni, eventualmente servendosi anche di operatori economici terzi, come in qualsiasi contratto pubblico.

Infatti, lo stesso art. 119 del Codice, pur prevedendo che “i soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto”, ammette e disciplina il subappalto, vietando l’affidamento a terzi dell’integrale esecuzione delle prestazioni o della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera; fermo restando tali limiti, l’art. 119 ribalta la prospettiva: non sono più previste restrizioni quantitative generali al subappalto ma alla stazione appaltante è consentito di vietare il ricorso al subappalto per determinate prestazioni. L’art. 119 del Codice è, inoltre, richiamato anche dall’art. 188 del medesimo decreto in materia di concessioni.

Quindi, se l’appaltatore o il concessionario, individuato a seguito di procedura di gara, può affidare a terzi singole parti della prestazione o delle prestazioni previste o singole prestazioni tra quelle incluse nel più ampio e complesso insieme di prestazioni aggiudicate, ciò non può risultare precluso a un affidatario in house.

 

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