Le tre fasi obbligatorie e sequenziali della corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 65/2026/PRSP, depositata il 1° aprile 2026, la corretta gestione delle risorse destinate alla contrattazione decentrata si articola in tre fasi obbligatorie e sequenziali:

  • individuazione, mediante specifico stanziamento, nel bilancio di previsione annuale, delle necessarie risorse finanziarie;
  • costituzione del Fondo risorse decentrate, che consente di apporre un vincolo di destinazione allo stanziamento di risorse;
  • sottoscrizione, con cadenza annuale, del contratto decentrato integrativo, che, insieme al Fondo di cui al punto precedente, deve essere certificato dall’organo di revisione che deve attestare la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge.

La necessità che l’intero percorso amministrativo e contrattuale si perfezioni entro l’anno con la stipula del contratto decentrato integrativo risponde alla primaria esigenza di garantire sia l’effettività della programmazione dell’Ente, cui è connessa generalmente l’annualità delle risorse a disposizione, sia un utile perseguimento dei suoi obiettivi. In questo caso le risorse (stabili e variabili) esigibili nel successivo esercizio sono ad esso re- imputate mediante lo strumento del F.P.V. di parte corrente.

Tuttavia, possono verificarsi anche le ulteriori ipotesi:

  • costituzione del fondo entro l’esercizio e contratto non sottoscritto entro l’esercizio: in questo caso le risorse (stabili e variabili) confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e risultano immediatamente applicabili, anche in esercizio provvisorio;
  • fondo non costituito nell’esercizio e, conseguentemente, contratto non sottoscritto: in questo caso le sole risorse stabili confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, mentre le risorse variabili costituiscono economie di bilancio.

Conformemente a tali scansioni temporali, sul piano strettamente contabile, il principio contabile applicato 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, al punto 5.2, lett. a), prevede testualmente che «alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all’esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente stanziata nell’esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando al quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare, nell’esercizio successivo alla costituzione del FPV, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati agli esercizi successivi.

In sintesi, secondo i principi della competenza finanziaria potenziata (esigibilità) la definitiva sottoscrizione del contratto collettivo decentrato annuale costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell’obbligazione e dell’impegno di spesa (Sez. reg. di controllo per la Liguria n. 68/2017); difatti «(…) se la costituzione del fondo sia atteggia quale presupposto per la costituzione del vincolo sul risultato di amministrazione, la sottoscrizione del contratto decentrato è il presupposto necessario ed indispensabile per l’erogazione delle risorse, in quanto ne rappresenta il titolo giuridico legittimante» (Sez. reg. controllo Lazio deliberazione n. 7/2019/PAR).

Ne deriva che solo all’atto della sottoscrizione della contrattazione integrativa possono essere impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili, tramite il Fondo pluriennale vincolato (Sezione regionale di controllo per il Piemonte 88/2020).

Trattasi, dunque, di obbligazioni che si perfezionano con la sottoscrizione del contratto decentrato annuale, a sua volta diretta a consentire l’espletamento delle incombenze previste dall’art. 40, comma 3-sexies del d.lgs. n. 165/2001 (certificazione dell’organo di revisione).

Ne consegue che, ove la sottoscrizione definitiva del contratto non intervenga entro la fine dell’esercizio di riferimento, in assenza di obbligazioni esigibili relative al trattamento accessorio e premiante, l’ente non può assumere l’impegno e tutte le risorse destinate al finanziamento del fondo, sia di parte stabile che di parte variabile definitivamente vincolate attraverso la costituzione del fondo, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (ex plurimis, Sez. reg. contr. Lombardia n. 53/2021/PRSE e n. 80/2021/PRSE; Sez. reg. contr. Veneto delibera n. 263/2016/PAR; Sez. reg. contr. Puglia delibera n. 57/2018/PAR e 80/2020; Sez. reg. contr. Molise delibera n. 15/2018/PAR e n. 218/2015/PAR), salvo che l’amministrazione non adotti, in via provvisoria, l’atto unilaterale ai sensi dell’art. 40, comma 319 adeguatamente in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell’azione amministrativa.

Tale impostazione appare coerente con i principi di recente enunciati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 20/2024/QMIG, la quale, chiamata a pronunciarsi in merito alla corretta gestione contabile delle risorse confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione, in assenza di sottoscrizione del contratto decentrato integrativo (o del sostitutivo atto unilaterale) entro la chiusura dell’esercizio, ha espresso un orientamento favorevole alla possibilità di impegnare ed erogare tali somme nell’esercizio successivo, una volta intervenuta la sottoscrizione del contratto, precisando che l’impegno potrà essere assunto a valere sulle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, e previa variazione di bilancio, nell’esercizio successivo, in modo da riportare le relative risorse all’esercizio in cui maturano le condizioni per l’erogazione.

Tale operazione potrà essere effettuata ai sensi dell’art. 187, comma 3, del TUEL e, quindi, anche “prima dell’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente” e “anche in caso di esercizio provvisorio”, come anche previsto dal citato principio contabile con formulazione pressoché analoga (“immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell’esercizio provvisorio”).

 

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