Il cronoprogramma ha la precipua finalità di indicare, con sufficiente precisione, gli esercizi in cui l’obbligazione giuridica perfezionata viene a scadere e diventa esigibile, con la conseguenza che la relativa assenza ne compromette la fondamentale funzione di programmazione, non consentendo di dare contezza dei tempi di realizzazione dell’opera attesa e delle eventuali criticità delle varie fasi di espletamento dei lavori: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Puglia, nella delib. n. 65/2026/PRSP, depositata il 1° aprile 2026.
I giudici hanno anche evidenziato che la proiezione temporale del fondo pluriennale vincolato limitata a una sola annualità non appare coerente con la natura stessa dell’istituto, il quale – per espressa previsione dei principi contabili applicati – presuppone una distribuzione pluriennale delle obbligazioni giuridiche passive, in conformità ai cronoprogrammi di realizzazione degli interventi.
Giova richiamare, sul punto, anche quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011 (all. 4/2, § 5.3.1): «Le spese di investimento sono impegnate negli esercizi in cui scadono le singole obbligazioni passive derivanti dal contratto o dalla convenzione avente ad oggetto la realizzazione dell’investimento, sulla base di un cronoprogramma. Anche per le spese di investimento che non richiedono la definizione di un cronoprogramma, l’imputazione agli esercizi della spesa riguardante la realizzazione dell’investimento è effettuata nel rispetto del principio generale della competenza finanziaria potenziata, ossia in considerazione dell’esigibilità’ della spesa […]. È in ogni caso auspicabile che l’ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare».
I giudici hanno raccomandato all’Ente di provvedere periodicamente alla ricognizione degli impegni di parte capitale, dotandosi di un cronoprogramma della spesa di investimento, eventualmente anche implementando il raccordo tra il settore dei lavori pubblici e il settore finanziario.




