Come ribadito recentemente dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 73/2026, depositata il 23 marzo 2026, la gestione del fondo economale si contraddistingue per essere una gestione di cassa in regime di anticipazione, per cui l’economo è personalmente responsabile delle somme ricevute in anticipazione e il conto giudiziale deve dimostrare la regolarità dei pagamenti eseguiti, in stretta correlazione con gli scopi per i quali sono state disposte le anticipazioni.
In tal senso, dev’essere assicurata, nell’ambito della gestione economale, la conformità della rendicontazione ai principi di chiarezza, tracciabilità e legittimità propri della contabilità pubblica e che l’Amministrazione deve, dunque, dotarsi di strumenti gestionali idonei a garantirne la piena compatibilità con la rendicontazione giudiziale, anche sotto il profilo dell’identificazione dei soggetti beneficiari, della natura delle spese e della relativa documentazione giustificativa.
La compilazione dei conti giudiziali su modelli predeterminati risponde proprio all’esigenza di rendere immediatamente comprensibile e verificabile lo svolgimento della gestione, nel rispetto delle prescrizioni di legge e regolamentari proprie della gestione.
Nel caso della gestione economale, la compilazione del modello 23, previsto dall’art. 1 del d.P.R. 31.01.1996, n. 194, è finalizzata a rappresentare, in ordine cronologico, il numero d’ordine, le indicazioni relative alle “anticipazioni e rimborsi periodici” [ed in particolare, il “periodo oggetto della riscossione (anticipazioni o rimborsi)”, gli estremi del “mandato di pagamento” e il relativo “importo”], gli estremi del “versamento in tesoreria” (e segnatamente “periodo e tipologia del pagamento”, il “n. buoni ordine” e “l’importo”) e gli estremi delle deliberazioni di discarico.
Si tratta di informazioni congruenti con le previsioni contenute nell’art. 616 del R.D. n. 827/1934, che individua quali requisiti minimi del “conto giudiziale di ogni contabile” il carico, lo scarico e i resti da esigere, l’introito, l’esito e la rimanenza, e nel successivo art. 617, a norma del quale sul conto debbono essere annotati gli estremi di riferimento dei documenti giustificativi.
Conseguentemente, come chiarito dai giudici contabili veneti, deve considerarsi carente sotto il profilo contenutistico un conto che non riporta le informazioni previste dalla normativa di riferimento sopra citata e non è, pertanto, esaurientemente rappresentativo della gestione, stante la genericità delle causali delle spese (è riportata la dicitura “spese economali”), l’assenza dell’annotazione delle determinazioni di scarico, del mandato di pagamento dell’anticipazione e della quietanza di versamento relativa alla restituzione dell’anticipazione ricevuta e/o alla consegna all’agente subentrante.




