I crediti vantati nei confronti di società, anche a controllo pubblico o interamente partecipate da enti pubblici, non possono considerarsi alla stregua dei crediti vantati verso le altre pubbliche amministrazioni (per i quali il principio contabile consente di non disporre l’accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità), in ragione dell’autonomia patrimoniale di cui godono le società anche interamente pubbliche e della soggezione di esse alle procedure concorsuali di diritto comune in caso di crisi aziendale: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Piemonte, nella delib. n. 20/2026/PRSE, depositata il 25 marzo 2026.
Nel caso specifico, si trattava di crediti non riscossi dalla società del servizio idrico, per il rimborso dei mutui anticipati dal Comune per finanziare le opere straordinarie sulla rete idrica.
I giudici contabili hanno evidenziato la necessità che tali crediti dovrebbero essere, almeno in parte, neutralizzati, specie se non possono costituire valida fonte di copertura di spese nel breve termine; hanno ricordato, altresì, l’obbligo di motivare adeguatamente la scelta di non includere alcuni crediti nel calcolo del FCDE nei documenti accompagnatori al rendiconto.
La mancata inclusione di tali poste contabili nel calcolo del FCDE determina l’inattendibilità di tale fondo e, a cascata, della quota disponibile del coevo risultato di amministrazione.




