Costituisce una grave irregolarità la mancata restituzione dell’anticipazione ottenuta dall’economo al termine della gestione, in palese violazione del principio contabile 4/2, punto 6.4, del d.lgs. 23.06.2011, n. 118, a mente del quale: “I fondi anticipati all’economo per l’espletamento delle proprie attività devono essere restituiti, per la parte non spesa, entro la fine dell’esercizio al fine di consentire la corretta contabilizzazione delle spese effettuate”: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Veneto, nella sent. n. 73/2026, depositata il 23 marzo 2026.
Nel caso specifico, i giudici contabili hanno anche stigmatizzato:
- le modalità di rendicontazione utilizzate, che non avevano pienamente assicurato la tracciabilità delle operazioni economali;
- la tenuta di scritture separate per le spese e i rimborsi, anziché di un registro di cassa generale, come previsto dal regolamento di economato;
- la consegna del fondo cassa all’agente subentrante;
- la formazione di residui da passare in carico all’agente successivo, incompatibile con una gestione per cassa;
- una indebita commistione tra la gestione venuta a scadere e quella successiva, anche per l’assenza di un formale verbale di passaggio delle consegne con l’economo subentrante, che avrebbe dovuto essere allegato al conto ai sensi dell’art. 233, comma 2, lettera e) del TUEL (d.lgs. n. 267/2000).





