Quando la riscossione è demandata ad una società concessionaria, nei confronti del suo operato vada esercitata un’attività di “continuo monitoraggio, onde verificare che la stessa si ponga in linea con gli obiettivi di riscossione previsti e, altresì, che la stessa sia conforme ai principi di efficacia, efficienza ed economicità, di cui alla legge n. 241/1990”: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di Lombardia, nella delib. n. 74/2026/PRSP, depositata il 4 marzo 2026 (in termini, cfr. sez. reg. di contr. Lazio, delib. n. 67/2021/PRSP).
I giudici hanno anche ricordato che il Comune, durante la gestione, è tenuto a svolgere un’attenta valutazione della scelta se mantenere nel proprio bilancio i residui risalenti nel tempo, fin dalle operazioni di riaccertamento ordinario, avendo cura di verificare la sopravvivenza del titolo giuridico ad essi sotteso.
La situazione finanziaria non deve indurre, infatti, a ritenere che basti attivare la neutralizzazione prevista nel FCDE. Il mantenimento dei residui più risalenti, anche oltre il termine ordinario di prescrizione, costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’Ente.
L’Ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l’esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche verificare l’effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché ove risulti che il credito, di fatto, non è più esistente, esigibile o riscuotibile entro termini ragionevoli, esso deve essere stralciato dal conto dei residui e inserito nel conto del patrimonio in un’apposita voce dell’attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del TUEL, così come ripreso anche dal punto n. 55 del principio contabile n. 3), al termine del quale deve essere eliminato anche da tale conto, con contestuale riduzione del patrimonio (sez. reg. di contr. Lombardia, delib. n. 11/2015/PRSE).
Ciò consente:
- da un lato, di evitare di sovrastimare il risultato di amministrazione con residui attivi di difficile esazione, quand’anche neutralizzati attraverso adeguato accantonamento a FCDE;
- dall’altro, di evitare di ingenerare la convinzione che una dilazione o un’inerzia nel pagare le somme dovute all’erario sia “premiata” con esazioni assai tardive o addirittura con la non esazione.





