L’art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 (c.d. “Decreto trasparenza”), come novellato dall’art. 27 del d.lgs. n. 97/2016 (che ha lasciato sostanzialmente immutata la disposizione previgente), impone alle PP.AA. di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (tra le quali rientrano i Comuni) la pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti, ancorché non recepiti, riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici, nella sotto-sezione «controlli e rilievi sull’amministrazione» all’interno della sezione “Amministrazione trasparente” (allegato A del d.lgs. n. 33/2013).
Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 20/2026/PRSE, depositata il 5 marzo 2026, trattasi di un obbligo posto a carico delle Amministrazioni strumentale ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia partecipazione al dibattito pubblico e il controllo diffuso dell’agere amministrativo ai fini dell’attuazione dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.
Pertanto, la mancata divulgazione delle informazioni che l’Ente ha l’obbligo di pubblicare viola il principio di open government cui è orientato il d.lgs. n. 33/2013, minando il rapporto tra privato-cittadino e amministrazione perché non consente al primo la formazione di un autonomo bagaglio conoscitivo necessario per la valutazione critica dell’azione amministrativa.
In questo ambito assumono spiccato rilievo le pronunce della Corte dei conti che hanno la funzione di intercettare eventuali comportamenti rivolti a sviare il ciclo di bilancio dal percorso costituzionalmente garantito dell’equilibrio tra le entrate e le spese.
In sostanza, il d.lgs. n. 33/2013, nell’imporre la pubblicazione sul sito istituzionale dei rilievi della Corte, riconosce ad essa, tra le tante, anche la funzione di filtro nel rapporto tra privato e amministrazione, consentendo al cittadino, attraverso le pronunce di un Giudice terzo e imparziale, di valutare in piena autonomia se l’agere amministrativo sia improntato o meno alla corretta e sana gestione finanziaria.





