Secondo un noto orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., ad esempio, Corte dei conti, SS.RR. per la Regione Siciliana, delib. n. 6/2021/PARI, vol. I, par. 3.6), nell’ipotesi di sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere deve ritenersi necessario che, ai fini della verifica e del mantenimento degli equilibri, le maggiori passività siano considerate contabilmente “certe” in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere “temuto” della loro esistenza (SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 32/2020), considerato il contenuto prescrittivo del principio generale n. 9 della prudenza (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1) per il quale “nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate”.
Sulla base dello stesso precetto e nel rispetto del principio generale n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1), la Corte dei conti, sez. di contr. per la Regione Siciliana nella delib. n. 28/2026/PRSE, depositata il 4 marzo 2026, i debiti fuori bilancio già censiti, nelle more del formale riconoscimento e dell’individuazione delle necessarie coperture, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (sez. reg. di contr. per la Campania, pronunce n. 238, 240, 249/2017/PRSP, n. 46/2019/PRSP, n. 62/2019/PAR, n. 67/2019/PAR, nonché Sezione delle Autonomie, delib. n. 1/2019/QMIG).





