Mancata valorizzazione depositi diversi dal conto di tesoreria: il warning della Corte dei conti

È necessario che venga correttamente valorizzato, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione, il dato relativo ai residui attivi incassati alla data del 31/12 in conti postali e bancari diversi dal conto di tesoreria principale, come previsto dal D.M. MEF 25 luglio 2023 il quale, nell’aggiornare gli allegati al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ha introdotto, tra l’altro, misure per migliorare le modalità di rilevazione contabile delle disponibilità liquide, una specifica sezione del citato prospetto dimostrativo: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 16/2026/PRSP, depositata il 12 febbraio 2026.

Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, Allegato n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, al paragrafo 4.1, dispone espressamente che le modalità di attuazione della riscossione devono rispettare, tra gli altri, l’obbligo del versamento degli incassi in tesoreria entro termini definiti dal regolamento di contabilità, non superiori ai 15 giorni lavorativi, salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 790, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per i conti bancari dedicati alla riscossione delle entrate.

D’altro canto, come sottolineato dalla giurisprudenza contabile (cfr. sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 112/2023/PRSP; sez. reg. di contr. Piemonte, delib. n. 179/2019/PRSE), “l’accumulo di depositi presso un soggetto diverso dal Tesoriere dell’ente, oltre a costituire una illegittimità determinata dalla violazione dell’art. 209, comma 3, del Tuel e del paragrafo 4.2 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118/2001, incide sulla liquidità disponibile dell’ente. In una tale situazione potrebbe accadere che, pur avendo l’ente disponibilità liquida presso conti correnti postali, sia utilizzata la cassa vincolata o si faccia ricorso all’anticipazione di tesoreria, innescando un meccanismo di sofferenza e di gestione non virtuosa dell’ente. In secondo luogo, si evidenzia come il ricorso all’anticipazione di tesoreria, pur in presenza di liquidità presso conti correnti postali, generi il pagamento di interessi ingiustificati che potrebbero, dunque, essere forieri di danno erariale”.

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