Come è noto, l’art. 52, comma 1-ter, del DL n. 73/2021, in materia di ripiano del disavanzo da FAL, dispone che “A decorrere dall’esercizio 2021, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione il rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. A decorrere dal medesimo anno 2021, in sede di rendiconto, gli enti locali riducono, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il fondo anticipazione di liquidità accantonato ai sensi del comma 1. La quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidità è iscritta nell’entrata del bilancio dell’esercizio successivo come “Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità”, in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto è data evidenza della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall’utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità stesso.”
La Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lazio, nella delib. n. 14/2026/PRSE, depositata il 12 febbraio 2026, dinanzi ad un Comune che aveva deciso, discrezionalmente, di non appostare “in sede di redazione del Bilancio di Previsione, la quota capitale derivante dal FAL, non provvedendo di conseguenza all’accantonamento della medesima quota in avanzo”, ha evidenziato che l’applicazione della normativa richiamata non è oggetto di alcun tipo di valutazione da parte dei singoli enti, dovendo trovare necessaria applicazione, anche al fine di assicurare la corretta quantificazione degli accantonamenti e, dunque, della parte disponibile del risultato di amministrazione (lettera E del prospetto ministeriale).





