Come è noto, l’art. 49 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede che:
“1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte (i.e. affidamenti sotto soglia) avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
- In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.
In attuazione del principio di concorrenza, la ratio che caratterizza il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti è quella di evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente. La rotazione costituisce un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, così da evitare il consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 marzo 2021, n. 2292).
In applicazione del principio in discorso, il TAR Campania, Napoli, sez. IV, nella sent. 25 aprile 2026, n. 1358, ha ritenuto legittima la decisione della stazione appaltante che, nel procedere ad un affidamento diretto, aveva escluso il precedente affidatario di un appalto sostanzialmente identico, non ricorrendo nessuna delle condizioni eccezionali che consentono di derogare al principio della rotazione, tramite una motivazione rafforzata, tenendo conto della “struttura del mercato” e della “effettiva assenza di alternative“, nonché dell'”accurata esecuzione del precedente contratto“.
In merito alla deroga in parola, la recente giurisprudenza amministrativa ha affermato che “Dal tenore letterale della disposizione (e, in particolare, dalla congiunzione “nonché”) si evince che la deroga alla regola generale del principio può operare solo a fronte della concorrente sussistenza dei requisiti indicati dalla norma e la relativa determinazione dell’amministrazione deve essere adeguatamente motivata sia in ordine alla concreta insussistenza di alternative sul mercato, sia in ordine alla precedente esecuzione del contratto.” (T.A.R. Sicilia, Catania, sent. 11 aprile 2024 n. 1370).





