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Le aziende speciali devono perseguire interessi ed esigenze della comunità di cui sono espressione

Le aziende speciali sono, ai sensi degli artt. 113 e 114 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), enti strumentali del Comune o della Provincia, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, attraverso i quali gli Enti Locali possono gestire i servizi pubblici locali.

Come affermato dalla giurisprudenza, le aziende speciali, “nonostante il riconoscimento, per ragioni funzionali, della personalità giuridica e della capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento del loro fine, costituiscono parti del Comune nel quadro unitario del suo assetto ordinamentale” (così, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 30744/2021; nello stesso senso, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5444/2019).

Se dunque l’azienda speciale è una sorta di longa manus dell’Ente locale che l’ha istituita, allora non vi può essere dubbio sul fatto che essa deve perseguire in via esclusiva gli interessi e le esigenze della comunità di cui è espressione; ciò significa che, come affermato dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. II, nella sent. 30 gennaio 2026, n. 182, se pure i confini territoriali dell’Ente Locale che l’ha istituita non costituiscano un limite invalicabile per l’azienda speciale, qualsivoglia ampliamento dell’attività che determini un superamento dell’ambito territoriale di riferimento va giustificato, dando dimostrazione dello stretto collegamento dell’operazione “extra muros” con gli scopi statutari e soprattutto con gli interessi e le esigenze della comunità di cui si è espressione.

Nel caso specifico analizzato dai giudici bolognesi, un’azienda speciale di un comune aveva impugnato un avviso di vendita di una farmacia comunale nella parte in cui vietava la partecipazione ad aziende speciali di altri comuni: stante la distanza di circa cinquanta chilometri fra i due comuni e l’assenza di un vantaggio documentato a favore della cittadinanza del comune che aveva istituito l’azienda speciale che intendeva partecipare all’acquisto, i giudici hanno ritenuto corretto l’avviso e che l’acquisto esulava dall’oggetto statutario, teleologicamente inteso, dell’azienda speciale che si era rivolta al giudice.