Improprio mantenimento poste debitorie risalenti e residui attivi vetusti: il warning della Corte dei conti
L’improprio mantenimento di poste debitorie risalenti nel tempo, del pari di quanto avviene per i residui attivi vetusti, incide sull’attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione di un avanzo effettivo: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 11/2026/PRSE, depositata il 3 febbraio 2026.
Per tale motivo, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi e/o passivi risalenti nel tempo e di dubbia sussistenza, occorre tempestivamente attivare un’idonea procedura di riaccertamento consistente in una ricognizione e verifica puntuali delle singole posizioni creditorie/debitorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.
La presenza di residui passivi vetusti pone dubbi sullo svolgimento di una corretta e rigorosa attività di riaccertamento dei residui e sull’effettiva esigibilità degli stessi.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 c. 4 del d.lgs. 118/2011, è obbligo di ciascun responsabile verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi, effettuando una rigorosa verifica della sussistenza della fondatezza giuridica e dell’esigibilità dei crediti accertati, dell’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno, del permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti, della corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio, e conseguentemente provvedere al mantenimento dei residui attivi e passivi che possiedano tutti i requisiti previsti dai vigenti principi contabili (cfr. punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), tale da consentire le verifiche necessarie per l’accertamento del rispetto del principio della veridicità.
Sul punto è utile ricordare che già in passato la Sezione delle Autonomie, con la delib. n. 9/SEZAUT/2016/INPR (Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l’attuazione della contabilità armonizzata negli Enti territoriali), aveva rilevato che “per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione”.