Riconoscimento DFB da sentenze esecutive: le indicazioni della Corte dei conti
Nel caso dei debiti fuori bilancio conseguenti alle sentenze esecutive ex art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), l’imperatività del provvedimento giurisdizionale esecutivo comprime la discrezionalità del Consiglio circa il relativo riconoscimento: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Abruzzo, nella delib. n. 13/2026/PRSP, depositata il 2 febbraio 2026 (in termini, cfr. SS.RR. in sede giurisdizionale, sent. n. 12/2007/QM e sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 25/2021/PRSP).
Tuttavia, come evidenziato dai giudici contabili, nonostante si tratti di una decisione “vincolata” – posto che la legittimità del debito è stata già accertata in sede giurisdizionale – la stessa riveste nondimeno un valore fondamentale, che è quello di includere nel sistema di bilancio una posta passiva maturata al suo esterno e di accertarne le cause, assieme alle eventuali e connesse responsabilità (cfr. sez. reg. di contr. Puglia, delib. n. 29/2018/PAR).
Inoltre, in tali casi, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l’ente a causa del mancato pagamento nei termini previsti del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l’adozione delle misure di copertura, e di eventuale riequilibrio, deve essere disposta immediatamente, e, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge (cfr. sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 109/2016/PRSP).