Mancato o maggiore ripiano del disavanzo anni precedenti: le indicazioni della Corte dei conti
Come ribadito dalla Corte dei conti, sez. di contr. per la Regione Siciliana, nella delib. n. 9/2026/PRSP, depositata il 30 gennaio 2026, qualora dovesse riscontrarsi che la gestione dell’esercizio non abbia generato un miglioramento della parte disponibile del risultato di amministrazione, rispetto all’anno precedente, pari o superiore alla somma delle quote di disavanzo da recuperare, le quote del parziale ripiano devono essere imputate, gradatamente, alla componente del disavanzo più risalente in ordine di tempo.
In base alla recente giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale, sent. n. 246/2021, § 6 del considerato in diritto e sent. n. 268/2022, § 6.1. del considerato in diritto), occorre ricordare le seguenti due regole:
1) le quote delle componenti del disavanzo proveniente dagli esercizi precedenti, non recuperate nell’esercizio su cui cade il relativo obbligo di ripiano, devono essere immediatamente e integralmente applicate al primo degli esercizi del bilancio in corso di gestione, in quanto, mancando i presupposti per una qualificazione in termini di nuovo disavanzo, non ricorrerebbero le condizioni per un’ulteriore dilazione del programma di recupero;
2) il principio contabile applicato contenuto nel d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.28, disciplina gli effetti della «tardiva approvazione» del rendiconto di un esercizio, circostanza “che non consente l’applicazione del disavanzo al bilancio dell’esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato”. Dal precetto consegue l’effetto che il disavanzo di amministrazione è ritenuto “assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l’intero importo all’esercizio in corso di gestione» (Corte Costituzionale, sent. n. 246 del 2021, § 6 del considerato in diritto).
In linea generale, inoltre, qualora il disavanzo di amministrazione ripianato nel corso di un esercizio dovesse presentare un importo superiore a quello applicato al bilancio, ne conseguirebbe l’anticipo delle attività previste nel piano di rientro, con generale obbligo di ascrivere “il maggiore ripiano del disavanzo alle componenti del disavanzo di amministrazione in ordine di anzianità di formazione del disavanzo stesso, nei limiti delle quote previste nell’esercizio successivo e seguenti e restano ferme le modalità di ripiano previste nei piani di rientro, che termineranno prima del previsto” (d.lgs. n. 118/2011, allegato 4/2, paragrafo 9.2.30).