Nella contabilizzazione dei contributi a rendicontazione (ai sensi punto 3.6, lett. “c” del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria sub All. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011), occorre garantire l’esatta corrispondenza dell’imputazione nei bilanci dell’amministrazione erogante e di quella beneficiaria.
Come ribadito nella Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib n. 28/2026/PRSE, depositata il 30 gennaio 2026:
- il soggetto erogante “deve impegnare l’intera spesa prevista nella delibera che dispone il contributo, con imputazione ai successivi esercizi in cui è prevista la realizzazione delle spese da parte della seconda”;
- l’ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi in cui sono stati registrati gli impegni.
Essenziale allo scopo si rivela il cronoprogramma predisposto dal beneficiario e presentato al finanziatore al punto che, per garantire l’armonizzazione dei bilanci dell’uno e dell’altro, nel caso si realizzino – come è probabile che accada – scostamenti dell’andamento della spesa da quella programmata, occorre che il beneficiario dia tempestiva comunicazione all’ente erogante in occasione delle rendicontazioni, aggiornando il cronoprogramma della spesa.
Entrambi gli enti dovrebbero provvedere alle necessarie variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione e alla re-imputazione degli accertamenti e degli impegni agli esercizi in cui le entrate e le spese sono esigibili (in termini, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 110/2023/PRSE).
È stato, infatti, rilevato da altra giurisprudenza che, laddove si iscrivessero “in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante”, “l’Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio attraverso una dilatazione della capacità di spesa” (sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 144/2022/PRSE).





