Controversia con valore indeterminabile: rimane l’onere di accantonamento fondo rischi contenzioso

L’obbligo di evidenziare che il valore indeterminabile della controversia non può considerarsi, di per sé, elemento sufficiente ad esentare l’Ente da qualsiasi onere di accantonamento prudenziale di risorse al fondo rischi contenzioso: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 8/2026/PRSE, depositata il 29 gennaio 2026.

In tali casi, secondo i giudici, l’importo da accantonare va comunque congruamente e motivatamente determinato in ragione di una prudente e ragionevole stima degli oneri (anche eventualmente commisurati alle sole spese di lite oggetto di rifusione in caso di soccombenza processuale) che il Comune sarebbe chiamato a sostenere in ipotesi di integrale accoglimento della domanda di controparte oppure di integrale rigetto della propria (cfr., in termini, sez. reg. di contr. Marche, delibere n. 24/2022/PRSP e n. 102/2023/PRSE).

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