Il parametro di deficitarietà P2, denominato “Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente”, misura quanto gli incassi correnti (compresi quelli in c/competenza e c/residui) siano rappresentativi delle previsioni definitive di cassa per le entrate correnti.
Tale parametro, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sardegna, nella delib. n. 1/2026/PRSE, depositata il 19 gennaio 2026, riveste un ruolo chiave nella valutazione della solidità finanziaria degli enti locali e, quindi, nella prevenzione di eventuali situazioni di squilibrio: esso, infatti, può rivelare criticità a livello di previsioni di bilancio, esprimendo una scarsa capacità dell’ente nel prevedere accuratamente le entrate proprie, ciò che comporta la redazione di un bilancio di previsione fondato su stime non realistiche, in contrasto con il principio di veridicità e attendibilità del bilancio; oppure, previste correttamente le entrate sulla base di analisi realistiche, può essere sintomatico di una ridotta capacità dell’ente di riscuoterle.
Nel primo caso (previsioni errate implicanti una sovrastima delle entrate), il rischio è quello di uno scollamento fra dato previsionale e dato accertato, con la conseguenza che l’equilibrio di bilancio esposto nel documento contabile possa risultare solo formalmente raggiunto.
Allo stesso tempo, anche la seconda ipotesi (previsioni corrette e accertamenti in linea con le previsioni, ma scarsa capacità di riscossione) determina una situazione di rischio per la tenuta degli equilibri finanziari, comportando la formazione di una copiosa mole di residui attivi a sua volta suscettibile di condurre ad una sovrastima del risultato di amministrazione.
Inoltre, nell’uno e nell’altro caso può verificarsi una condizione di mancanza di liquidità che può comportare ritardi nei pagamenti o, nei casi più gravi, pregiudicare la stessa possibilità di copertura delle spese pianificate dall’ente; condizione che, se strutturale, nemmeno può essere “compensata” tramite il ricorso all’anticipazione di cassa.
In definitiva, per le ragioni evidenziate, risulta fondamentale che le previsioni di bilancio non solo siano costruite sulla base di accurate analisi degli andamenti storici o, in mancanza, di altri obiettivi parametri di riferimento (art. 162, comma 5, TUEL), ma siano anche sostenute da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse, tenendo conto delle possibili difficoltà di accertamento, e soprattutto di riscossione, cui l’ente può andare incontro (in questo senso, cfr. sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 44/2025/PRSE).





