Le spese economali sono solo quelle previste nell’apposito regolamento

Il ricorso alla cassa economale deve essere motivato e documentato nei presupposti che lo legittimano, tra i  quali rientra immancabilmente l’ascrivibilità delle spese alle categorie specificamente individuate nella normativa interna all’Amministrazione, con la conseguenza che devono considerarsi irregolari le spese economali allorquando non siano previste nel regolamento di contabilità e/o economale e non siano riconducibili a finalità istituzionali dell’ente: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. nella sent. n. 21/2026, depositata il 21 gennaio 2026.

Nel caso specifico i giudici contabili, a fronte di un regolamento dell’economato che indicava tassativamente, quali spese ammissibili, l’acquisto di stampati e articoli vari di cancelleria, di materiale di consumo per il funzionamento degli uffici, di materiale didattico, di materiale di ferramenta, nonché spese per piccole e urgenti riparazioni, hanno ritenuto non sussumibili nell’alveo delle spese economali l’acquisto effettuato dall’economo di concime, sottovasi, piante, fiori, arco di palloncini per l’inaugurazione di una sede della Protezione Civile.

Trattavasi di spese che non presentano nemmeno i caratteri di indifferibilità, imprevedibilità e urgenza tipici della procedura delle spese economali fondate sulla non programmabilità e urgenza; peraltro, secondo i giudici, la previsione regolamentare costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ad attestare la regolarità della gestione in quanto le spese economali non debbono mai mancare dei caratteri che le sono necessariamente propri (imprevedibilità, non programmabilità, tempestività e inerenza) dovendo diversamente ritenere l’illiceità della condotta tenuta dall’agente contabile (in termini, cfr. Corte dei conti, sez. giurisd. Liguria, sentt. n. 61/2022 e n. 39/2022).

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