L’art. 1 della Legge n. 190/2012 (commi 52 e ss.) prevede l’iscrizione nella c.d. white list per le attività “maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa” (comma 53) che, nei rapporti negoziali con la Pubblica Amministrazione, tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria “ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti” (comma 52-bis).
Secondo il TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. 20 gennaio 2026, n. 102, non può essere escluso l’operatore economico che abbia tempestivamente richiesto l’iscrizione nella c.d. white list, essendo sufficiente la presentazione della relativa domanda.
Come precisato dalla giurisprudenza, “La domanda di iscrizione è da considerarsi equipollente alla iscrizione nella white list, tant’è che la circolare del Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016, nelle more della completa attivazione della Banca Dati Nazionale Unica Antimafia, ha previsto che nell’Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa pubblicato da ogni Prefettura sulla propria pagina istituzionale sia previsto un apposito spazio ove è indicata la data di presentazione dell’istanza di iscrizione, al fine di scongiurare conseguenze pregiudizievoli in capo alle imprese a causa dei ritardi degli uffici territoriali del governo” (TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sent. 12 dicembre 2024, n. 3625).





