La parifica, adempimento imprescindibile relativo al deposito del conto, è costituita da una “dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti con le scritture dell’Amministrazione”, rilasciata all’esito di un “procedimento complesso, finalizzato ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali esterne in possesso dell’amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un
controllo incrociato tra i dati forniti dall’agente contabile e quelli ricavabili dalle scritture dell’amministrazione”: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giuris. Campania, nella sent. n. 21/2026, depositata il 21 gennaio 2026 (in termini, cfr. la sent. n. 63/2025 della medesima sezione).
Nel caso specifico analizzato dai giudici, l’assenza della parifica, evidenziata dal magistrato relatore, è stata ritenuta superata dalla documentazione integrativa prodotta dall’agente contabile in allegato alla relazione difensiva versata agli atti del giudizio di conto, contenente l’atto di parifica del conto dell’economo comunale, rappresentato da un provvedimento del Responsabile del Servizio Finanziario del Comune nel quale si dava atto della corrispondenza dei dati riportati nel conto dell’economo con le scritture contabili dell’ente.




